Gli azionisti di risparmio non bloccano il raggruppamento di tutte le azioni
La delibera di una banca di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie può non comportare l’esclusione dalla negoziazione
Il Tribunale di Genova, nel provvedimento del 12 novembre 2020, nel pronunciarsi sulla richiesta di sospensione della delibera di una banca tramite la quale si decideva la conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (nella misura di 20.500 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio) ed il raggruppamento delle azioni (sia ordinarie che di risparmio) con un rapporto di “una” nuova azione ogni 1.000 già detenute, fornisce importanti chiarimenti in materia che appare opportuno evidenziare.
Innanzitutto, si sottolinea come l’art. 147 comma 3 del DLgs. 58/1998 attribuisca al rappresentante comune degli azionisti di risparmio la sola facoltà di “assistere” all’assemblea e non anche quella di “intervenire” alla stessa.
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