Il difensore antistatario non può impugnare per la compensazione delle spese
Tale possibilità è ammessa solo quando il giudice non si sia pronunciato o abbia respinto l’istanza
Anche nell’ipotesi in cui il difensore si sia dichiarato antistatario, unica legittimata a dolersi dell’inadeguatezza della liquidazione giudiziale delle spese è la parte rappresentata, che è il soggetto comunque obbligato, nel rapporto col professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze.
Questo è l’esito sostanziale della sentenza 14 ottobre 2020 n. 22140 della Corte di Cassazione, a riguardo di un decreto della Corte d’Appello di Roma munito di liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa nella misura di 1.500 euro, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Questi censurava, tramite ricorso in cassazione, detto decreto nella parte della somma liquidata, a titolo di compensi professionali, sia nella fase monocratica sia nella fase di opposizione;
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