Plusvalente la trasformazione in società semplice
Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si tratta di una destinazione dei beni a finalità estranee all’attività di impresa
Nel momento in cui si pone in essere una trasformazione societaria, si procede con la modificazione dell’atto costitutivo del soggetto trasformato, modificando la natura giuridica del medesimo e senza che si verifichi la nascita di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente.
Con riferimento ai profili fiscali, l’art. 170 del TUIR prevede che la trasformazione della società non costituisca realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. In sostanza, si tratta di un’operazione che applica la neutralità fiscale e che presuppone la continuità dei valori fiscali relativi ai beni, senza che emergano componenti positivi o negativi del reddito di impresa.
Tuttavia, il principio di neutralità
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