Domicilio digitale per i revisori entro il 30 dicembre
La mancata comunicazione può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative
I revisori, che non hanno ancora provveduto, sono tenuti ad inserire un valido indirizzo di posta elettronica certificata, o ad aggiornare gli indirizzi PEC scaduti, nell’apposita area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it entro il 30 dicembre 2020. La mancata comunicazione della PEC può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24 comma 1 del DLgs. 39/2010 e, in caso di sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da 50 a 2.500 euro.
Questo è il richiamo ai revisori formulato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 23, pubblicata ieri, che chiarisce tempi e modalità di adempimento dell’obbligo di comunicare il domicilio digitale per tale categoria.
Si rammenta che con riferimento all’obbligo ...
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