Valutazione automatica degli immobili ammessa se la divisione è senza conguagli
Inoltre, la Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini fiscali, la divisione resta un atto dichiarativo
In caso di divisione senza conguagli, l’Agenzia delle Entrate non può rettificare il valore dei beni dichiarato nell’atto divisorio, accertando conguagli fittizi ex art. 34 comma 3 del DPR 131/86, se il valore delle quote attribuite ai condividenti è stato determinato applicando i moltiplicatori della c.d. “valutazione automatica degli immobili”. Lo afferma la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27692, depositata ieri.
La pronuncia prende le mosse dall’atto con cui due eredi avevano provveduto alla divisione del compendio immobiliare di cui erano titolari in comunione ereditaria, dichiarando il valore del compendio in misura superiore al valore calcolato applicando i coefficienti della c.d. “valutazione automatica” di cui all’art. 52 comma
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