Esenzione IVA per il factoring da valutare caso per caso
Occorre considerare la concreta configurazione del rapporto e il suo scopo pratico
Le operazioni di factoring sono esenti IVA se lo “scopo pratico” delle stesse rivela una natura finanziaria, mentre configurano prestazioni di servizi imponibili IVA se, nel loro nucleo essenziale, consistono nel recupero e nell’incasso dei crediti di un terzo. Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27648 del 3 dicembre 2020.
Il caso esaminato riguarda una società consortile che ha ceduto a due società di factoring i crediti maturati nei confronti dei propri clienti. Le relative commissioni e spese sono state riaddebitate dalla società consortile ai consorziati. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato, fra l’altro, l’IVA relativa ai contratti di factoring ritenendo non applicabile l’esenzione di cui all’art.
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