Appello incidentale della Riscossione dopo l’erariale a rischio se tardivo
Il suo appello non dipende da quello erariale
L’art. 334 comma 1 c.p.c. stabilisce: “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
Il successivo comma 2 prevede che se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia.
Secondo un orientamento l’interesse all’appello incidentale tardivo deve scaturire dall’appello principale; in altre parole, appello principale e appello incidentale tardivo non sono impugnazioni caratterizzate da completa autonomia.
Forte di questo principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29337 dello
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41