Prorogate opzione donna e APE sociale
Con la circolare n. 1 pubblicata ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro schematizza le principali novità emerse dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) sotto il profilo fiscale, lavoristico e previdenziale.
In particolare, vengono analizzati i diversi esoneri contributivi per l’incremento ovvero per il sostegno dell’occupazione (incentivo per l’occupazione per i giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età, l’incentivo per l’occupazione di donne e la c.d. “decontribuzione Sud”), gli interventi riguardanti la cassa integrazione con causale COVID-19 e l’esonero contributivo in caso di mancato utilizzo, il divieto di licenziamento, lo smart working, il sostegno alla genitorialità, nonché il Fondo Nuove Competenze.
La legge di bilancio 2021 è intervenuta anche in materia pensionistica, in particolare su “opzione donna” e “APE sociale”.
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1 commi 339 e 340, l’accesso all’APE Sociale viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020).
Invece, l’art. 1 comma 336 proroga per il 2021 la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, di cui all’art. 16 del DL 4/2019.
In pratica, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (previste dal DLgs. 180/97), nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti (59 anni per le lavoratrici autonome).