Niente nota di variazione con rivalsa IVA successiva nel fallimento infruttuoso
La natura civilistica della rivalsa si riflette sugli strumenti a tutela del credito per il cedente
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 49 pubblicata ieri, ha chiarito che l’IVA addebitata in rivalsa, ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72, e non pagata dal cessionario successivamente fallito, non può essere recuperata attraverso il meccanismo della nota di variazione, ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72, in seguito all’infruttuosità della procedura fallimentare.
Nella fattispecie in esame, l’istante, versata la maggiore IVA accertata unitamente agli interessi e alle sanzioni, esercitava, inutilmente, la rivalsa “successiva” nei confronti del cessionario. In esito alla procedura fallimentare del cessionario, aperta su istanza del cedente, il curatore fallimentare precisava nel conto della gestione, ex art. 116 del RD 267/42, l’impossibilità ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41