La dilazione dei ruoli sospende la prescrizione
Con la decadenza la sospensione viene meno in automatico
Grazie alle modifiche apportate dall’art. 13-decies comma 1 lett. a) del DL 137/2020 all’art. 19 del DPR 602/73, a seguito della presentazione della domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo (o da accertamento esecutivo/avviso di addebito INPS) e fino alla data dell’eventuale rigetto della richiesta o dell’eventuale decadenza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza.
La novità opera dalle istanze presentate a partire dal 30 novembre 2020.
Quanto esposto è dirimente nelle liti di riscossione, anche per quelle in corso: dovrebbe essere ora assolutamente pacifico che sia l’istanza di dilazione sia il pagamento delle rate non sono indice di riconoscimento del debito e non possono avere effetto interruttivo della prescrizione.
Per le domande presentate
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