L’autodifesa in giudizio esclude la ricettazione di dati informatici
Rileva la necessità di portare le informazioni ricevute a conoscenza dell’autorità giudiziaria per impedire esiti dannosi per famiglia e azienda
Dopo lunghi anni di processi, la Corte di Cassazione ha definitivamente escluso la responsabilità penale per ricettazione di dati informatici del presidente di una delle principali aziende di telecomunicazioni italiane. Si tratta della pronuncia n. 2457, le cui motivazioni sono state depositate ieri.
Oltre agli aspetti legati alla cronaca – stante la notorietà dei fatti e dell’imputato – è interessante analizzare alcuni elementi prettamente giuridici.
Molto sinteticamente la contestazione riguardava il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) derivante dal trasferimento di dati informatici sottratti ad un’agenzia investigativa.
A seguito di una condanna in primo grado, la Corte d’appello aveva invece assolto con formula piena il legale rappresentante. La Cassazione conferma tale ...
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