Raddoppio dei termini per violazioni penali cumulabile con altre proroghe
La Cassazione «scorda» di richiamare il passo della sentenza n. 247/2011 che lo vieta
In base agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, sino al periodo d’imposta 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016), se, entro i termini ordinari di decadenza, è stata presentata denuncia penale per uno dei reati del DLgs. 74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati. Tale raddoppio è stato abrogato dalla L. 208/2015, con decorrenza dal periodo d’imposta 2016.
Prima delle modifiche del DLgs. 128/2015, il raddoppio operava automaticamente se erano presenti gli estremi per la presentazione della denuncia, quand’anche fossero emersi a termini ordinari decaduti e quand’anche la denuncia non fosse mai stata presentata.
Un’altra causa di proroga dei termini era data dall’art. 10 della L. 289/2002, secondo cui per i contribuenti che non avevano ...
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