Nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute dopo il conguaglio
Istituiti dalla ris. n. 6, dovranno essere utilizzati nel modello F24 ovvero nel modello F24 «enti pubblici»
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata ieri, ha provveduto a istituire nuovi codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno, fornendo al tempo stesso le istruzioni per la compilazione.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che l’art. 23 comma 3, secondo periodo del DPR 600/73 prevede che, in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il sostituito abbia la possibilità di autorizzare il sostituto a effettuare il prelievo sulle retribuzioni relative ai periodi di paga successivi al
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