Dolo necessario per il reato d’impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno
L’elemento soggettivo è determinante anche in caso di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato
Per la punibilità del reato previsto per l’impiego di lavoratori privi di valido permesso di soggiorno, è necessario il dolo del datore di lavoro, ossia la piena consapevolezza da parte di quest’ultimo dello status di illegalità del lavoratore impiegato. Questo è quanto emerge dalla recente sentenza n. 675/2020 del Tribunale di Rovigo, che focalizza un profilo, quello soggettivo, tutt’altro che irrilevante per la responsabilità penale, derivante da tale delicata fattispecie.
Secondo l’art. 22 comma 12 del DLgs. 286/98, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro, ai sensi dello stesso art. 22, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini ...
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