La nomina del liquidatore bypassa lo scioglimento
Secondo la ricostruzione prevalente, è possibile la nomina giudiziale del liquidatore anche con contrasti sull’esistenza della causa di scioglimento
In tema di società di persone, l’art. 2275 comma 1 c.c. stabilisce che, se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale.
In tale contesto, l’intervento suppletivo dell’organo giudiziario, con il relativo provvedimento di nomina dei liquidatori, si colloca nell’ambito della volontaria giurisdizione; per cui, si dice, l’intervento del giudice non è rivolto a comporre conflitti incidenti su situazioni di diritto soggettivo, presupponendo l’esistenza di una pacifica situazione di fatto che non leda diritti soggettivi, ma che, tuttavia, richieda
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