Superbonus per gli immobili a uso promiscuo ridotto al 50%
L’Amministrazione finanziaria ritorna sul tema. Lo stesso principio non si estende alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
Con la risposta n. 65 pubblicata ieri, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale (in tal senso la risposta a interpello n. 570/2020. Si veda “Interventi su immobili a uso promiscuo con accesso al superbonus” del 10 dicembre 2020).
Lo specifico caso oggetto di risposta concerne l’applicabilità del superbonus sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica su un edificio utilizzato dal possessore promiscuamente per l’abitazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41