Somme da definizione al terzo delle sanzioni rateizzabili
Bisogna dimostrare lo stato di disagio economico
In tutti gli istituti deflativi del contenzioso, è ammesso il pagamento rateale delle somme; gli effetti dell’inadempimento trovano esaustiva disciplina nell’art. 15-ter del DPR 602/73.
C’è però una sola eccezione, rappresentata dalla definizione agevolata delle sole sanzioni, di cui agli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.
Mediante questo istituto, in sostanza il contribuente può:
- se si tratta di avviso di accertamento o di liquidazione, definire al terzo le sanzioni continuando nel processo per l’imposta;
- se si tratta di atto di contestazione di sole sanzioni, definire le sanzioni al terzo evitando il ricorso (in questo caso è una sostanziale acquiescenza).
In entrambe le ipotesi, gli importi vanno pagati per intero entro il termine per il ricorso, senza alcuna possibilità ...
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