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LAVORO & PREVIDENZA

Il licenziamento per superamento del comporto può essere discriminatorio

Si realizza una discriminazione indiretta se il datore conosce la condizione di fragilità del lavoratore e non lo avvisa dell’approssimarsi della scadenza

/ Marco MAGAGLIO

Mercoledì, 3 febbraio 2021

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Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro deve conservare il posto del dipendente in malattia. Il tempo di conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto) è stabilito dalla legge, dal CCNL o, in mancanza, dagli usi (art. 2110 comma 2 c.c.).

Il datore di lavoro, prima di comunicare al prestatore in malattia il provvedimento espulsivo, dovrà attendere il maturare del periodo di comporto. In questa ipotesi, il licenziamento è un atto giuridico che opera autonomamente e automaticamente al verificarsi del presupposto temporale. Nella comunicazione di licenziamento il datore deve solo indicare tempestivamente l’intervenuto superamento dei giorni di comporto, considerato che l’inerzia prolungata equivale invece a rinuncia (Cass. n. 23423/2011).

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