IVA agevolata solo per i servizi di mero trasporto di passeggeri per vie d’acqua
L’Agenzia detta i criteri discretivi per individuare le fattispecie agevolate e distinguerle dalle «prestazioni complesse» che scontano l’aliquota del 22%
Con la ris. n. 8/2021, emanata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul regime IVA applicabile ai servizi di trasporto passeggeri per vie d’acqua da parte di imprese armatrici, distinguendo le fattispecie in cui oggetto della prestazione è il mero trasporto da quelle in cui si aggiungono servizi ulteriori, tipicamente aventi natura ricreativa.
L’esigenza del chiarimento deriva dal fatto che per il trasporto passeggeri il decreto IVA prevede diverse discipline astrattamente applicabili alle molteplici casistiche concrete, che, evidentemente, possono ingenerare delicate contestazioni in sede di verifica.
Giova rammentare che ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 14) del DPR 633/72 sono esenti IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate (per via marittima, ...
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