Lavoro intermittente nell’autotrasporto solo con condizioni soggettive
La mansione di autista addetto al trasporto non rientra infatti nell’elenco di cui alla tabella allegata al RD 2657/23
Nel settore dell’autotrasporto è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente per la mansione di autista unicamente ove ricorrano i requisiti soggettivi, relativi all’età del lavoratore. Questo quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), che con la circolare n. 1 pubblicata ieri, 8 febbraio 2021, ha esaminato l’ambito applicativo della normativa in materia di lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto e, nel contempo, lo spazio riservato alla contrattazione collettiva. Un tema sul quale in passato si era espresso più volte il Ministero del Lavoro, pur con avvisi in parte differenti, e da ultimo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019, alla quale l’Ispettorato, acquisito il parere dello stesso
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