La non temporaneità del piano di crisi comporta l’annullabilità della delibera
Si tratta infatti di un vizio non ricompreso tra le ipotesi di nullità previste dall’art. 2379 c.c.
In relazione alle società cooperative, costituisce un principio ormai consolidato quello secondo cui la delibera assembleare adottata nell’ambito di un piano di crisi aziendale, per effetto della quale vengano ridotti i trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori e previste forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori stessi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. d) ed e) della L. 142/2001, è valida e legittima nella misura in cui lo stato di crisi sia temporaneo e sussista un nesso causale tra tale situazione di difficoltà economica della società e la necessità di adottare i suddetti interventi, incidendo in senso peggiorativo sulle retribuzioni (cfr. Cass. nn. 19096/2018 e 19832/2013; si veda anche “Soci di cooperativa con retribuzione ridotta
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