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LAVORO & PREVIDENZA

La non temporaneità del piano di crisi comporta l’annullabilità della delibera

Si tratta infatti di un vizio non ricompreso tra le ipotesi di nullità previste dall’art. 2379 c.c.

/ Giada GIANOLA

Martedì, 9 febbraio 2021

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In relazione alle società cooperative, costituisce un principio ormai consolidato quello secondo cui la delibera assembleare adottata nell’ambito di un piano di crisi aziendale, per effetto della quale vengano ridotti i trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori e previste forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori stessi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. d) ed e) della L. 142/2001, è valida e legittima nella misura in cui lo stato di crisi sia temporaneo e sussista un nesso causale tra tale situazione di difficoltà economica della società e la necessità di adottare i suddetti interventi, incidendo in senso peggiorativo sulle retribuzioni (cfr. Cass. nn. 19096/2018 e 19832/2013; si veda anche “Soci di cooperativa con retribuzione ridotta

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