Superbonus per pluralità di unità immobiliari unite «di fatto» ai fini fiscali
L’Agenzia ha chiarito che contano come un’unica unità, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa
Ai fini del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 le unità immobiliari unite “di fatto” ai fini fiscali rilevano come un’unica unità, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 122 di ieri, 22 febbraio 2021.
Ferma restando l’esclusione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e, ove non aperte al pubblico, A/9, l’Agenzia ribadisce che il superbonus compete per taluni specifici interventi eseguiti:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e ...
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