La solidarietà non può duplicare i pagamenti
Non può essere messa in discussione la domanda di rimborso
In caso di obbligazioni solidali, l’Amministrazione finanziaria può scegliere se notificare l’atto di accertamento o l’avviso di liquidazione a tutti i condebitori o solo a uno. Qualora vengano notificati distinti atti, ciascun condebitore può autonomamente scegliere se impugnare l’atto e, in tal caso, nei confronti dell’altro condebitore ci sarà l’estensione del giudicato se favorevole, come prevede l’art. 1306 c.c.
Tale estensione è esclusa:
- nel caso in cui il coobbligato abbia eseguito spontaneamente (non quindi a seguito di atto impositivo, ma ad esempio stipulando un accordo di adesione) il pagamento (Cass. 12 ottobre 2005 n. 19850, Cass. 3 agosto 2005 n. 16332);
- qualora nei confronti del coobbligato che invoca l’art. 1306 c.c. si sia formato ...
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