Inefficaci le operazioni bancarie «baciate»
La disciplina dell’assistenza all’acquisto di azioni proprie riguarda anche le cooperative
Il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c., in tema di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie, a partire dalla preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria, non determina la nullità dell’operazione negoziale complessiva, ma la sua inefficacia. Tale disciplina si applica anche alle società cooperative. Ad affermarlo è il Tribunale di Treviso in una sentenza del 13 gennaio 2021.
Ai sensi dell’art. 2358 c.c., la spa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste. Tale operazione, infatti, deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea straordinaria, sulla base di una relazione degli
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