Tassato l’autoconsumo di oli minerali legato alla produzione di materiale non energetico
In caso di commercializzazione del prodotto occorre evitare distorsioni alla concorrenza
L’art. 21, par. 3 della direttiva 2003/96/Ce stabilisce che “il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d’imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all’interno dello stabilimento”, mentre l’ultimo capoverso del medesimo paragrafo specifica che “qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d’imposta, che comporta l’imposizione”.
La portata applicativa di tale disposizione è stata chiarita dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 3 dicembre 2020 relativa alla causa C-44/19.
Il caso analizzato ...
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