Anche il direttore generale di fatto risponde di bancarotta
Applicate a questa figura le indicazioni fornite con riguardo all’amministratore di fatto
Ai fini dell’attribuibilità a un soggetto di una condotta qualificata come bancarotta fraudolenta patrimoniale è ipotizzabile l’esercizio di fatto delle funzioni di direttore generale. Rispetto a ciò non assume concreto rilievo quali possano essere tali funzioni.
Ad affermarlo, per la prima volta soffermandosi in modo compiuto sul tema, è la Cassazione, nella sentenza n. 7437/2021.
Tale affermazione si pone in contrasto con quanto affermato, a oggi, dalla giurisprudenza di legittimità civilistica. La Cassazione n. 28819/2008, infatti, ha stabilito che l’art. 2396 c.c. ricollega la responsabilità (civilistica) del direttore generale alla sua posizione “apicale” all’interno della società, quale conseguenza del dato formale rappresentato dalla nomina da parte ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41