Gestione vicaria dei sindaci breve e per meri scopi conservativi
Le previsioni sono contenute nella nuova norma di comportamento 9.2 del CNDCEC
La gestione vicaria della società da parte del collegio sindacale deve essere breve, finalizzata all’ordinaria amministrazione e orientata alla salvaguardia della continuità aziendale.
È quanto si prevede nella nuova norma di comportamento del CNDCEC 9.2, relativa alle attività del collegio sindacale in occasione della sostituzione degli amministratori.
L’art. 2386 comma 5 c.c. stabilisce che, qualora vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina degli amministratori deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Si pone quindi il problema di quali debbano e possano essere le attività esercitabili dal collegio nell’ambito di tale ...