Sconto da provare per iscritto nel caso di compravendite immobiliari
Per provare l’accordo occorre rispettare i principi generali in materia di ammissibilità della prova
Se la compravendita è avvenuta con atto pubblico, il successivo accordo fra le parti relativo alla concessione di uno sconto deve essere provato per iscritto e non può tradursi in un mero accordo verbale. Si tratta del principio sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6659 depositata in data 10 marzo 2021.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda alcuni avvisi di accertamento, con i quali è stata rideterminata la plusvalenza derivante da una cessione di terreni edificabili. La società cedente e i suoi soci hanno impugnato tali provvedimenti sostenendo che il corrispettivo della cessione è stato ridotto consensualmente, dopo la stipula dell’atto di compravendita, con emissione della relativa nota di credito. A seguito del rigetto dei ricorsi riuniti in primo grado,
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