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Tassazione separata anche sull’anticipo dell’incentivo all’esodo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 marzo 2021

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Con la risposta a interpello n. 177 pubblicata ieri, 16 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota di incentivo all’esodo, erogata a titolo di anticipazione nel corso del rapporto di lavoro, è soggetta a tassazione separata, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del TUIR.

Nel caso di specie, la società istante ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, definita, in sede ministeriale, con un accordo tra le parti che prevede l’adesione da parte dei lavoratori coinvolti, entro ottobre 2020, al piano di uscita e di non opposizione al licenziamento.

L’istante ha pure stipulato con le OO.SS. un’intesa procedimentale, con la quale è stato previsto che ai lavoratori che avessero manifestato la propria adesione e non opposizione al licenziamento sarebbe stato riconosciuto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, un sostegno economico, di cui:
- una quota erogata in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivazione all’esodo;
- una quota a titolo di transazione generale e novativa.

I lavoratori interessati hanno quindi inviato l’adesione alla società, indicando la data di risoluzione del rapporto e maturando l’incentivo all’esodo, da erogare alla fine del mese successivo al licenziamento.
A seguito però dell’emergenza sanitaria, per una cerchia ristretta di lavoratori è stata posticipata la data di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente erogazione dell’incentivo all’esodo in data successiva a quella precedentemente maturata. Tuttavia, la società ha voluto erogare l’incentivo, a titolo di anticipazione, in vigenza del rapporto, non aspettandone la risoluzione.

Considerando che il suddetto sostegno economico è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e che l’art. 19 comma 4 del TUIR prevede, per tale tipologia di emolumento, anche la corresponsione in forma anticipata, l’Agenzia ritiene che la società deve applicare l’imposta separatamente sull’anticipo del trattamento di incentivo all’esodo.

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