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Per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non servono accertamenti formali

/ REDAZIONE

Sabato, 20 marzo 2021

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La Cassazione, con la sentenza n. 10763 depositata ieri, ripercorre in modo articolato e preciso molti dei principi che fondano la condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte penalmente rilevante ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 74/2000.

Il fatto riguardava la vendita di un immobile successiva alla redazione di un “verbale in contraddittorio” relativo a diversi anni di imposta. L’alienazione era effettuata nei confronti della convivente del contribuente, per un prezzo di notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisto effettuato sia a quello di successiva rivendita.

Riguardo alla configurazione del reato viene precisato che non è necessario che vi siano stati accertamenti formali in ordine al credito dell’Erario: deve perciò ritenersi sufficiente l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro.

D’altra parte, in riferimento alla nozione delle espressioni contenute nel citato art. 11 “aliena simulatamente” e “compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, viene richiamata l’ormai ampiamente consolidata elaborazione giurisprudenziale. Perciò gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, si considerano connotati da natura fraudolenta quando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (così, di recente, Cass. n. 35983/2020).

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