Domande di accredito figurativo 2019 per cariche elettive e sindacali presentate oltre il termine valide
Con il messaggio n. 1168 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni alle proprie Strutture territoriali in merito alle novità emerse in sede di conversione del DL 183/2020 (Milleproroghe) in materia di contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali.
In sostanza, l’art. 11 comma 1-bis del DL 183/2020 stabilisce che, per il solo anno 2019, i termini di cui all’art. 3 comma 3 del DLgs. 564/96 e all’art. 38 comma 3 della L. 488/99 sono differiti al 31 dicembre 2020. Si tratta delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali, le quali devono essere presentate entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo (per l’anno 2019, la domanda doveva essere presentata entro il 30 settembre 2020).
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 564/96, la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata – a pena di decadenza – per ogni anno solare o per frazione di esso, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
Inoltre, l’art. 38 comma 3 della L. 488/99 prevede che la domanda di accredito figurativo debba essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa per i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante.
La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
Pertanto, le Strutture territoriali dovranno riesaminare le suddette istanze pervenute oltre il 30 settembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2020.
Infine, il termine del 31 dicembre 2020 è valido anche per tutti i versamenti afferenti al 2019 ed effettuati oltre il 30 ottobre 2020 riguardanti il pagamento della quota a carico del richiedente di cui all’art. 38 della L. 488/99.
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