Rimborsi dei non residenti non sempre gestiti dal Centro operativo di Pescara
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 202 e 203 pubblicate ieri, richiamando i provvedimenti direttoriali 7 dicembre 2001 e 27 febbraio 2002, afferma che, in tema di rimborsi di imposte dei contribuenti non residenti, non sempre la competenza è attribuita al Centro operativo di Pescara.
La competenza del COP riguarda infatti solo le specifiche competenze indicate nei menzionati provvedimenti, come ad esempio ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, canoni, premi...
Nella fattispecie esposta (integrazione delle dichiarazioni ad opera delle società partecipate dal soggetto non residente, per fruire della “Tremonti ambientale”, a cui è seguita l’integrazione dell’istante), la competenza viene individuata ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73, quindi viene attribuita alla Direzione provinciale di domicilio fiscale del contribuente.
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