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NOTIZIE IN BREVE

Non cumulabili le qualifiche di impresa sociale e start up innovativa a vocazione universale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 marzo 2021

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Con la nota n. 84932, pubblicata ieri, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato, conformemente al parere rilasciato sul tema dal Ministero del Lavoro, che le qualifiche di impresa sociale e di start up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) sono tra loro incompatibili. Ne consegue che, ove un’impresa in possesso della qualifica di SIAVS intenda acquisire la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente rinunciare a tale qualifica attraverso un’istanza di cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative; solo successivamente, sarebbe possibile acquisire la qualifica di impresa sociale nel rispetto delle condizioni poste dal DLgs. 112/2017.

L’elemento fondamentale che distingue le citate qualifiche è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Le imprese sociali, infatti, si caratterizzano per l’assenza dello scopo di lucro con il conseguente divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, salvo limitate attenuazioni. Le SIAVS, invece, non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi nei quali il divieto di distribuzione degli utili è posto dal DL 179/2012 quale limite meramente temporaneo e strumentale a garantire la crescita dimensionale dell’ente.

Ulteriori elementi differenziano gli enti in possesso di tali qualifiche:
- le imprese operano negli ambiti di rispettiva competenza in via prevalente, l’impresa sociale, e in via esclusiva, la SIAVS;
- è previsto un diverso regime in caso di insolvenza (liquidazione coatta amministrativa per l’impresa sociale e composizione della crisi di sovraindebitamento per la SIAVS);
- l’impresa sociale è tenuta a redigere e depositare il bilancio sociale, mentre la SIAVS un documento di descrizione dell’impatto sociale;
- sono previste diverse disposizioni in materia di organo di controllo che è sempre obbligatorio per l’impresa sociale, mentre per la SIAVS si rinvia alle disposizioni civilistiche afferenti alla forma in cui l’impresa è costituita.

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