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NOTIZIE IN BREVE

Aggiornate le specifiche tecniche della comunicazione per cessione o sconto in fattura

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 marzo 2021

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L’Amministrazione finanziaria ha reso disponibile ieri sul proprio sito istituzionale un aggiornamento delle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (da predisporre utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia Entrate n. 283847/2020, così come modificato dal provv. n. 326047/2020).

Nello specifico, con l’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sui seguenti punti:
- per individuare gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici (per i quali l’art. 119 comma 4-quater del DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è stato istituito il nuovo valore “S” (Sisma). Se, dunque, viene barrata la casella “superbonus” con contestuale indicazione nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del valore “S” e la comunicazione riguarda gli interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa/detrazione risulteranno incrementati del 50% (nel caso di interventi condominiali il valore “S” dovrà essere indicato per tutte le unità immobiliari);

- per gli interventi trainati 19 e 20 – qualora sia stata barrata la casella “superbonus” e l’intervento trainante sia di tipo “sismabonus” – la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica” risulterà facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità);

- per gli interventi condominiali, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio;

- per l’intervento 12 (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - Sistemi building automation) viene introdotto il limite di detrazione pari a 15.000 euro, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17 è stato precisato che il limite di spesa che potrà essere indicato è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

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