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In caso di confisca di quote, spese di gestione non suscettibili di rimborso dopo il dissequestro

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 marzo 2021

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La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 12037 depositata ieri, precisa la differenza tra il ruolo dell’amministratore giudiziario, nominato in caso di confisca di quote ai sensi del DLgs. 159/2011, e l’amministratore societario da questi nominato.
Il tema attiene in particolare alla disciplina del rimborso delle spese di gestione in caso di successivo dissequestro.

Come già precisato dalla Cassazione n. 24663/2018, in caso di revoca della misura di sicurezza patrimoniale di una società, le spese di gestione – compreso il compenso percepito dall’organo amministrativo societario – gravano sulla società e non sono suscettibili di rimborso.
All’amministratore giudiziario sono, infatti, conferiti i poteri di rappresentanza e gestione dei beni, in sostituzione del proprietario escluso dalla disponibilità in ragione del sequestro. Tali poteri incontrano però dei limiti quanto ci si trova dinanzi alle quote di capitale sociale e al relativo complesso aziendale, poiché in tal caso deve continuare a operare l’organo amministrativo della persona giuridica, secondo le disposizioni di legge e dello statuto, in funzione della stessa continuità dell’attività che deve mantenersi.

L’attività dell’amministratore sociale che ne consegue attiene, dunque, non all’amministrazione giudiziaria in sé, ma all’operatività della società, sicché i costi delle remunerazioni di tali figure, così come già in precedenza quelli di ogni altro organo sociale, non possono che rientrare nella categoria delle spese di esercizio della società della quale consentono lo svolgimento dell’attività.

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