Delibera di sospensione delle perdite 2020 solo con bilancio d’esercizio «attuale»
Attenzione all’analisi dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 2020 per verificare se sia maturata una perdita interinale dell’esercizio 2021
L’art. 1 comma 266 della L. 178/2020, nel sostituire l’art. 6 del DL 23/2020, ha concesso un termine ampio (approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo) per la copertura delle perdite rilevanti ex artt. 2446, 2447 e 2482-bis e 2482-ter c.c. emergenti dai bilanci in corso al 31 dicembre 2020. La versione originaria del citato art. 6 prevedeva, infatti, che i provvedimenti di copertura delle perdite rilevanti dovessero aver luogo entro il 31 dicembre 2020. Rispetto alle incombenze richieste, però, non tutto è “sospeso”: gli amministratori sono comunque chiamati a convocare senza indugio l’assemblea sottoponendo alla stessa una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale (o del revisore nel caso di srl sprovvista
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