La STP non può far parte di un’associazione tra professionisti
Qualificando l’associazione professionale alla stregua di una società semplice, il caso andrebbe assimilato all’ipotesi in cui una STP partecipi ad altra STP
La partecipazione di una STP ad un’associazione professionale non è ammissibile.
Sono queste le conclusioni cui il CNDCEC, nel rispondere a un quesito dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, giunge con il Pronto Ordini del 2 marzo 2021 n. 205, confermando l’orientamento espresso sul tema nel Pronto Ordini n. 169/2018.
L’Ordine di Milano aveva, invece, optato per una diversa soluzione interpretativa affermando, in primo luogo, che non esistono cause di incompatibilità che vietino a un professionista la contemporanea partecipazione a un’associazione professionale e a una STP, posto che l’art. 10 comma 6 della L. 183/2011 dispone soltanto che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
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