Partecipazione ricevuta in cambio sempre iscrivibile al suo maggior valore dalla conferente
Non sembrerebbe fare alcuna differenza la natura economica sostanziale realizzativa o non realizzativa dell’operazione di conferimento
Se, per quanto concerne la società conferitaria di un’azienda, appare in tutta la sua incontestabile evidenza il suo diritto (laddove non addirittura l’obbligo) di iscrivere l’azienda sulla base del suo valore effettivo, relegando dunque l’ipotesi del conferimento “in continuità di valori contabili” a mera possibilità (si veda “Iscrizione dei plusvalori latenti tra obbligo e facoltà della conferitaria” del 30 marzo), meno immediata appare invece l’analoga conclusione per quanto concerne l’impresa conferente e il suo diritto di iscrivere la partecipazione ricevuta in cambio del conferimento per un valore:
- che non sia necessariamente pari a quello cui risultava iscritto il bene conferito;
- bensì che possa essere anche pari al valore