Ammesso lo slittamento di perdite relative al 2019 riportate nel 2020
Qualora nel 2020 la perdita si sia incrementata portando il capitale sociale sotto il minimo legale la strada del rinvio potrebbe risultare percorribile
In merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la cui copertura risulta rinviabile all’approvazione del bilancio 2025, si ritiene che esse siano quelle che si sono formate in un arco temporale di 365 giorni nel quale sia ricompresa la data del 31 dicembre 2020. Ne consegue che andranno escluse dalla sospensione tutte le perdite realizzate anteriormente e posteriormente rispetto all’arco temporale massimo considerato, ossia quelle formatesi sino al 31 dicembre 2019 o successivamente al 31 dicembre 2020.
È questa l’esegesi preferibile, ad avviso di chi scrive, sulla base di un’analisi letterale del testo normativo della disposizione introdotta dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020, che sostituisce e riscrive in toto l’ex art. ...