Non va restituita la decontribuzione fruita da agenzie di somministrazione del Sud
L’INPS si adegua all’orientamento ministeriale fornendo nuove indicazioni in materia di decontribuzione Sud
L’agevolazione denominata “decontribuzione Sud” è applicabile in un rapporto di lavoro in regime di somministrazione solamente nel caso in cui la prestazione lavorativa venga effettuata in una sede, quella dell’utilizzatore, localizzata in una delle Regioni ammesse allo sgravio, ovverosia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. “Regioni svantaggiate”).
Lo ha affermato l’INPS con il messaggio n. 1361/2021, conformandosi alle nuove indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro (si veda “Decontribuzione Sud, per le agenzie rileva il luogo di svolgimento del lavoro” del 26 marzo 2021).
L’Istituto previdenziale aveva fornito le indicazioni sull’agevolazione in argomento – introdotta con l’art. ...
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