Cram down solo per silenzio dell’Erario
Permangono i contrasti, ma l’omologa forzata dovrebbe aversi se il diniego espresso è immotivato
L’art. 180 comma 4 del RD 267/42, modificato dall’art. 3 comma 1-bis del DL 125/2020 conv. L. 159/2020, attribuisce al tribunale la possibilità di omologare il concordato preventivo, anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali.
Affinché ciò si realizzi è necessario che la mancata espressione del voto sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 del RD 267/42 e, congiuntamente, che la proposta di soddisfacimento, anche sulla base della relazione del professionista ex art. 161 comma 3, risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
In assenza di una disciplina transitoria, secondo alcuni, la nuova disposizione troverebbe applicazione a tutte le procedure ...
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