Cumulo nella sospensione dei termini per accertamento con adesione e feriale
Modifica applicabile anche ai procedimenti iniziati prima del 2016
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale; tale regola è applicabile a tutti i procedimenti.
In tal senso si pronuncia la Suprema Corte, nell’ordinanza n. 8882/2021, pubblicata il 31 marzo. Il Collegio ha ritenuto tempestiva l’impugnazione di vari avvisi di accertamento, utilizzando la sospensione prevista in caso di accertamento con adesione ex art. 6 comma 3 del DLgs. n. 218/97 e quella feriale.
I giudici di legittimità hanno nuovamente affrontato la questione della cumulabilità tra i due termini di sospensione citati, rendendo applicabile a tutti i procedimenti in corso l’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016, che ha espressamente previsto che “i
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