Meritevolezza del consumatore sostituita dal giudizio sulla colpa grave
Proposta inammissibile se il sovraindebitamento è causato da colpa grave, malafede o frode
In seguito delle modifiche introdotte dal DL 137/2020, conv. L. 176/2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, la proposta di piano del consumatore non è ammissibile (tra gli altri) se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 comma 2 lett. d-ter della L. 3/2012).
La modifica legislativa, d’altra parte, ha soppresso dal comma 3 dell’art. 12-bis della L. 3/2012 la previsione che condizionava l’omologazione del piano del consumatore al giudizio di meritevolezza: in particolare, la norma stabiliva che il giudice omologava il piano dopo avere escluso che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo
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