Sospensione delle perdite più chiara
Il focus dei Notai del Triveneto ha precisato numerosi aspetti della disciplina dettata dal nuovo art. 6 del DL 23/2020 convertito
Il Comitato Triveneto dei Notai ha predisposto una serie di nuove massime sul regime di sospensione delle perdite ex art. 6 del DL 23/2020 convertito, come modificato dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020.
Si osserva, in primo luogo, come il nuovo criterio di attivazione della norma sia “economico” e non più “patrimoniale”. Di conseguenza, l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” è quella complessiva che emerge dal Conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello Stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali
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