Riscossione provvisoria da sospendere per gli accertamenti 2021
Solo il fondato pericolo potrebbe legittimare la riscossione
L’avvio delle notifiche degli atti impositivi sancito dal recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 aprile 2021 n. 88314 getta sul tappeto una questione di vitale importanza per il sistema economico del nostro Paese: la riscossione provvisoria in pendenza del giudizio tributario.
Il contribuente è tenuto, secondo l’art. 15 del DPR 602/1973, al versamento per un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi: in ragione, poi, dell’esecutività degli avvisi di accertamento, se il pagamento non avviene entro la data di presentazione del ricorso e, tardivamente, entro i trenta giorni successivi, il contribuente viene “affidato”
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