Imprese con partita IVA aperta nel 2018 e inizio attività nel 2019 senza sostegni
Gentile Redazione,
con questo mio intervento segnalo quanto il titolo rappresenta nella sua gravità: il legislatore sembra abbia scientemente voluto escludere da qualsiasi ristoro tutte quelle imprese (e non sono poche visto che qualche dato statistico di fonte parlamentare parla di circa 31.500) che hanno aperto la partita IVA nel 2018 e hanno iniziato la loro effettiva attività nel corso del 2019.
All’inizio a noi tecnici è sembrato uno dei tanti casi di restrittiva interpretazione delle norme di riferimento laddove si parlava di inizio attività a partire del 1° gennaio 2019, nel momento in cui ci siamo accorti che l’Agenzia delle Entrate, chiamata a erogare il contributo, ha equiparato tout court l’inizio attività con l’apertura della partita IVA.
Siamo andati perciò in autotutela difendendo le ragioni del contribuente e rivendicando il diritto al contributo, in quanto l’interpretazione dell’Agenzia, mentre riteneva, a norma di legge, meritevoli di ristoro (seppur nella misura minima) quelle imprese che pur del tutto inattive erano titolari di una partita IVA aperta nel 2019 o nel 2020 o addirittura nel 2021 con l’ultimo decreto (DL n. 41 del 22 marzo 2021), ritiene invece di dover escludere quelle imprese che hanno aperto la partita IVA nel 2018 e iniziato effettivamente l’attività nel 2019. Nella sostanza imprese ancora del tutto inattive prendono il contributo, mentre imprese in piena attività, quando è esplosa la pandemia, vengono escluse.
Riporto la risposta dell’Agenzia Delle Entrate a un mio sollecito in merito a un’istanza di autotutela avversa diniego di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020:
“Buongiorno, la società ha aperto la P.Iva antecedentemente all’1/1/2019, di qui lo scarto.
Nelle circolari nn. 15 e 22 del 2020 l’Agenzia ha chiarito che il requisito indicato nel comma 4 dell’art. 25 si riferisce ai soggetti per i quali la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva al suddetto limite temporale, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività. Nel caso della società xxxxxx l’apertura della P.Iva è avvenuta nel 2018, per cui non può ritenersi attività nuova nel senso indicato.
Non è riscontrabile, del resto, neppure un calo del fatturato/corrispettivi nei periodi di riferimento (aprile 2019 e aprile 2020).
A fronte di tale scenario, quindi, non vi sono i presupposti per il riconoscimento del contributo.
L’Ufficio sta predisponendo un provvedimento di diniego che verrà notificato alla società.
Saluti”
La parte più simpatica della risposta è la cosiddetta prova provata (non vi è calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019). E vorrei vedere visto che ad aprile 2019 non aveva ancora iniziato (era chiusa) e ad aprile 2020 era chiusa per legge (zero contro zero nessuno scostamento, nessuna riduzione).
Eppure mi sembra di capire, ma evidentemente così non è, che le norme nascono proprio per dare un poco di sollievo (ristoro) a quelle imprese che hanno subito danni dalla pandemia. Invece no: per molte imprese, anche quelle del tutto inattive, il principio è salvaguardato mentre per altre (sicuramente in numero molto più piccolo e senza ombra di dubbio le più deboli di fronte alla pandemia) il legislatore HA DECISO A PRIORI DI ESCLUDERLE.
Proprio quelle che, non riuscendo a misurarsi con i poteri divinatori e di veggenza appannaggio di pochi eletti, hanno avuto l’ardire di aprire la partita IVA nel 2018, ma hanno potuto effettivamente dar vita allo loro impresa solo nel corso del 2019.
Torno sul punto: badate bene, se non si tratta di figli di papà (con tutto il rispetto) e/o di imprese già solide che aprono un altro giocattolino, questi sono nella fase iniziale e sono arrivati alla pandemia già completamente stremati dagli investimenti iniziali, sono i soggetti più deboli (ovviamente mi riferisco alle imprese) di fronte all’imponderabile sopraggiunto.
Il DL n. 41 del 22 marzo 2021 va nella stessa direzione ripetendo la stessa terribile iniquità: chi ha aperto la partita IVA nel 2018 ed ha effettivamente avviato la sua attività nel 2019 è fuori da qualsiasi sostegno.
In sede di conversione si potrebbe correre ai ripari.
Mario Del Vecchio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara
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