Crediti erariali endoconcorsuali non compensabili coi debiti ante procedura
Esclusa la compensazione tra la posizione del fallito e della massa fallimentare
Con la risposta a interpello n. 302, pubblicata nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia possibile applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post procedura, le misure di cui all’art. 23 del DLgs. 472/97 o all’art. 28-ter del DPR 602/73, al fine di utilizzare i crediti in compensazione con i debiti generatisi prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, una società veniva posta in liquidazione coatta con decreto ministeriale, con il quale veniva altresì revocata l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Il commissario liquidatore (istante che ha posto il quesito all’Agenzia) rappresentava che, con il modello IVA 2020, era stato chiesto il rimborso del ...
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