Per la STP iscrizione all’Albo prima della denuncia di inizio attività
La denuncia dell’avvio dell’attività professionale da parte della STP dev’essere preceduta dall’iscrizione della stessa nella sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine competente per territorio.
In questi termini si esprime il CNDCEC nel Pronto Ordini del 20 aprile 2021 n. 61, precisando che la STP:
- una volta che il notaio abbia provveduto a depositare l’atto costitutivo presso il Registro delle imprese, può richiedere al medesimo ufficio l’iscrizione dell’inizio dell’attività allegando la prova dell’avvenuta iscrizione della società nella sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine competente per territorio;
- non può ottenere la pubblicazione dell’inizio dell’attività prima dell’iscrizione nella suddetta sezione speciale.
Al riguardo il CNDCEC osserva come, all’indomani della pubblicazione del DM 34/2013, le Camere di Commercio, nel diffondere le proprie istruzioni in merito agli adempimenti pubblicitari relativi alle STP, avessero definito un procedimento che prevede:
- a seguito della costituzione, l’iscrizione della STP nel Registro delle imprese come società inattiva;
- in un secondo momento, l’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo di cui all’art. 8 comma 1 del già citato DM 34/2013 – albo tenuto presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, coincidente, come puntualizza il successivo art. 9 comma 1, con l’Ordine o il Collegio professionale nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società;
- infine, la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società, dell’avvenuta iscrizione all’Albo nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle STP.
In questo modo – precisa il Consiglio nazionale – vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime pubblicitario delle STP e l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda agli Ordini territoriali. Quanto alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari in esame, restano ferme le istruzioni diffuse dalle singole Camere di Commercio.
Il CNDCEC ricorda, peraltro, che la STP multidisciplinare, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DM 34/2013, è iscritta presso l’Albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
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