Cessione di crediti deteriorati con registro e ipocatastali fisse solo per intermediari autorizzati
L’agevolazione per le operazioni di cartolarizzazione di crediti, di cui all’art. 7.1 comma 4-bis della L. 130/99 si applica solo ove i crediti deteriorati risultino ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB.
Questa è la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 304, pubblicata ieri.
La citata norma agevolativa rende fiscalmente neutrale l’intervento della società veicolo d’appoggio (c.d. ReoCo) nell’ambito dell’operazione volta alla monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati, disponendo l’applicazione, in misura fissa, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale “sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d’appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni d credito”.
L’Agenzia ha chiarito che, affinché l’agevolazione operi, occorre che la cessione dei crediti deteriorati sia posta in essere da intermediari abilitati, come si evince dall’art. 7.1 comma 1, a mente del quale le disposizioni contenute nella norma si applicano “alle cessioni di crediti ... ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia”.
La previsione agevolativa, in quanto norma di stretta interpretazione, non può, quindi, essere estesa a soggetti che non hanno la qualifica di intermediario finanziario autorizzato, quale il soggetto istante (un intermediario non finanziario che, al fine di procedere allo smaltimento dei crediti, aveva optato per la loro cartolarizzazione).
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