Credito welfare maturato cumulabile nel periodo di validità del piano
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito welfare maturato nell’anno, il lavoratore può cumularlo con quello maturato nell’anno successivo, entro comunque il limite temporale di validità del piano welfare predisposto dal datore di lavoro e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro.
Questo è uno degli aspetti precisati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311 pubblicata ieri, 30 aprile 2021.
Nel caso in esame, il datore di lavoro ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2020-2021, un piano welfare rivolto a due categorie di soggetti beneficiari, che prevede l’assegnazione di un budget figurativo (a carico del datore e non rimborsabile) al raggiungimento di specifici obiettivi, fruibile attraverso l’assegnazione di borse di studio che potranno essere richieste secondo le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento.
Relativamente al trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di borse di studio, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto precisato con la C.M. n. 238/2000, che non possano fruire del regime di esenzione ex art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR, in quanto corrisposte per il normale svolgimento del percorso scolastico e non a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette scolastiche, per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza o un raggiungimento di elevata valutazione.
Il piano predisposto dal datore di lavoro prevede, infatti, l’erogazione di borse di studio a condizione che venga attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte del familiare, il superamento dell’anno scolastico senza debiti formativi (per le scuole primarie o secondarie) o lo svolgimento di un percorso universitario, che non prevede il raggiungimento di risultati di eccellenza.
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